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Legge Gelli-Bianco spiegata semplice: cosa cambia per il paziente

Aggiornato: 10 luglio 2026

Sintesi della guida

Questa guida spiega la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) dal punto di vista del paziente: il doppio binario di responsabilità tra struttura sanitaria e singolo medico, i termini di prescrizione di 10 e 5 anni, il diritto alla documentazione clinica entro 7 giorni, l'obbligo assicurativo delle strutture, il tentativo di conciliazione obbligatorio prima della causa e l'azione diretta contro la compagnia assicurativa.

La legge che governa i casi di responsabilità sanitaria in Italia ha un nome che sembra uno studio notarile: Gelli-Bianco, dai cognomi dei due relatori. Ufficialmente è la Legge 8 marzo 2017, n. 24, "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita".

Se ne trovano decine di commenti scritti da giuristi per altri giuristi. Quello che manca è una spiegazione per la persona a cui questa legge dovrebbe servire: il paziente. Dopo vent'anni passati ad applicarla dal lato di chi ha subito un danno (e a spiegarla al telefono a persone che non dormivano da settimane), ci provo io.

Perché esiste questa legge

Prima del 2017 il sistema era in tensione. Da un lato i medici lavoravano con la paura delle denunce, e la cosiddetta medicina difensiva (esami inutili prescritti per pararsi, ricoveri prudenziali) costava miliardi al sistema sanitario. Dall'altro i pazienti danneggiati affrontavano cause lunghe, costose, dall'esito incerto.

La legge Gelli ha provato a riequilibrare il sistema con uno scambio: più protezione per i professionisti che rispettano le regole dell'arte, più strumenti concreti per i pazienti che subiscono un danno. Si può discutere se lo scambio sia riuscito. Ma gli strumenti per i pazienti ci sono, e conoscerli cambia il modo di affrontare un caso.

Il doppio binario

È il cuore della legge, e la cosa più importante da capire per chi ha subito un danno.

La struttura sanitaria risponde per contratto. Quando entrate in un ospedale, pubblico o privato, si crea un rapporto contrattuale. Se qualcosa va storto, la struttura risponde ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, anche per gli errori dei medici che lavorano al suo interno. Prescrizione: 10 anni. Onere della prova favorevole al paziente: dimostrate il contratto (il ricovero) e il danno, e spetta alla struttura provare di aver fatto tutto correttamente.

Il singolo medico risponde per fatto illecito. Il professionista, se non ha un contratto diretto con voi (come invece accade con il libero professionista scelto e pagato privatamente), risponde ai sensi dell'articolo 2043. Prescrizione: 5 anni. Onere della prova a carico del paziente: dovete provare voi la sua colpa.

La conseguenza pratica è netta: conviene quasi sempre agire verso la struttura. Termine doppio, prova più agevole, e una controparte assicurata e solvibile. Non è un tecnicismo: è la prima decisione strategica di ogni caso, e ho visto richieste indirizzate male perdere anni per questo.

I diritti concreti del paziente

Sparsi negli articoli della legge ci sono diritti immediatamente spendibili. I tre che uso ogni settimana:

La documentazione clinica entro 7 giorni. L'articolo 4 obbliga la struttura a fornire la documentazione sanitaria richiesta entro 7 giorni, con eventuali integrazioni entro 30. Prima della legge, ottenere una cartella clinica poteva richiedere mesi di solleciti. Oggi il ritardo è una violazione precisa, che si contesta per iscritto.

L'assicurazione obbligatoria. L'articolo 10 impone a tutte le strutture, pubbliche e private, di essere assicurate (o formalmente auto-assicurate) per la responsabilità sanitaria. Significa che dietro ogni caso fondato c'è un soggetto con capienza economica per pagare. E significa anche che la struttura, ricevuta una richiesta, deve comunicare gli estremi della propria copertura.

La trasparenza sui dati del rischio. Le strutture devono pubblicare sui propri siti i dati sui risarcimenti erogati. Pochi lo sanno, quasi nessuno li consulta: sono lì, e raccontano molto di come una struttura gestisce i propri errori.

Prima della causa

La legge ha costruito un filtro deliberato tra il danno e il tribunale: chi vuole fare causa civile deve prima tentare una conciliazione, in una di due forme.

L'accertamento tecnico preventivo (articolo 696-bis del codice di procedura civile): un medico legale nominato dal giudice esamina il caso prima del processo e prova a conciliare le parti sulla base della sua valutazione. Se la conciliazione riesce, il processo non parte.

La mediazione civile: un tentativo di accordo davanti a un organismo di mediazione.

Il messaggio del legislatore non potrebbe essere più chiaro: i casi di responsabilità sanitaria devono, dove possibile, definirsi senza processo. È lo stesso terreno su cui lavora il percorso stragiudiziale puro, quello che comincia con la lettera di messa in mora e prosegue con la trattativa: la differenza è che la trattativa ben condotta arriva all'accordo senza nemmeno il passaggio davanti al giudice per l'ATP, con tempi e costi ancora minori.

Un dato di esperienza: quando una richiesta arriva sul tavolo del liquidatore già istruita (perizia di parte seria, ricostruzione documentale solida, quantificazione corretta con le tabelle), la compagnia sa che in un eventuale ATP quelle carte peseranno. Ed è esattamente questo che rende la trattativa efficace: non la buona volontà, ma la qualità del fascicolo.

Azione diretta contro l'assicurazione

L'articolo 12 prevede che il danneggiato possa agire direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura, come avviene da decenni per gli incidenti stradali. Questa parte della legge è rimasta dormiente per anni in attesa dei decreti attuativi, arrivati con il decreto ministeriale 232/2023, operativo da marzo 2024 per i contratti assicurativi adeguati alla nuova disciplina.

Per il paziente significa una controparte in più a cui rivolgersi e, a regime, procedure più simili a quelle (rodate) del mondo RC auto. Il settore è ancora in transizione, ma la direzione è tracciata, e rafforza ulteriormente il peso della fase stragiudiziale: la compagnia è ormai un interlocutore diretto, non un soggetto nascosto dietro la struttura.

Cosa significa tutto questo in pratica

Provo a tradurre la legge in istruzioni operative per chi sospetta un danno.

Chiedete subito la cartella clinica, citando l'articolo 4 della Legge 24/2017. Sette giorni è il termine, mettetelo per iscritto.

Indirizzate la richiesta alla struttura, non solo al medico: binario contrattuale, 10 anni di prescrizione, onere della prova più favorevole, assicurazione obbligatoria dall'altra parte.

Non fatevi spaventare dalla parola "causa": la legge stessa è costruita per portare i casi fondati verso una definizione conciliativa. La maggior parte dei risarcimenti in sanità viene pagata senza sentenza.

Ma trattate ogni passaggio come se dovesse finire davanti a un giudice: la qualità della documentazione e della perizia decide sia la trattativa sia l'eventuale processo. È lo stesso fascicolo che lavora su due tavoli.

Su come costruirlo, la guida su a chi rivolgersi dopo un errore medico mette in fila le figure e l'ordine delle mosse.

Domande frequenti

La legge Gelli vale anche per i fatti avvenuti prima del 2017?

Per i fatti anteriori al 1° aprile 2017 valgono in gran parte le regole precedenti, e la giurisprudenza ha chiarito che le novità sostanziali della legge non si applicano retroattivamente. Dato che la prescrizione verso la struttura è di 10 anni, esistono ancora casi "a cavallo" tra i due regimi: la qualificazione corretta è una valutazione tecnica da fare all'inizio, perché cambia strategia e termini.

Cosa prevede la legge Gelli per la responsabilità penale del medico?

L'articolo 6 ha introdotto nel codice penale l'articolo 590-sexies: se il medico ha rispettato le linee guida ufficiali (o le buone pratiche) adeguate al caso concreto, la punibilità per morte o lesioni colpose causate da imperizia è esclusa. Per il paziente la lettura pratica è questa: il penale è diventato un terreno più stretto, riservato ai casi di colpa grave e macroscopica. Il risarcimento, che passa dal civile, non è toccato da questa protezione: la struttura paga anche quando il medico non è punibile penalmente.

Il tentativo di conciliazione obbligatorio allunga i tempi?

Allunga i tempi della causa, non del risarcimento. L'ATP dura in media diversi mesi, ma nella maggioranza dei casi produce esso stesso la definizione: la valutazione del consulente del giudice mette le parti davanti alla realtà del caso, e a quel punto si chiude. Chi arriva all'ATP con un fascicolo stragiudiziale già costruito parte in vantaggio, perché il consulente lavora sui documenti, e i documenti li avete preparati voi.

Con l'assicurazione obbligatoria, il risarcimento è garantito?

È garantita la capienza, non l'esito. L'assicurazione paga se la responsabilità della struttura viene dimostrata: l'obbligo assicurativo elimina il rischio di vincere contro un soggetto che non può pagare, che nei confronti di piccole strutture private era un problema reale. Resta tutto il lavoro di dimostrare l'errore, il nesso e il danno. La legge ha sistemato il "chi paga"; il "se paga" dipende ancora dalla qualità del caso.

Franco Stefanini, Patrocinatore Stragiudiziale

Scritto da

Franco Stefanini

Patrocinatore Stragiudiziale dal 1997, esperto in responsabilità medica e tutela del paziente.

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